Art. 3 1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore; i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili; l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di idonea documentazione; m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m 1) giornali, quotidiani e periodici; m 2) prodotti per uso medico; m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP; r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi': a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu' breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.