Art. 3 
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,  anche  se
circolano scarichi: 
  a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); 
  b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per  comprovate
necessita' di servizio, e delle forze di polizia; 
  c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade  per
motivi urgenti di servizio; 
  d) delle amministrazioni comunali contrassegnati  con  la  dicitura
«Servizio Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto  delle
amministrazioni  comunali,  effettuano   il   servizio   «smaltimento
rifiuti»,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione comunale; 
  e) appartenenti al  Ministero  delle  Comunicazioni  o  alle  Poste
Italiane S.p.a., purche' contrassegnati  con  l'emblema  «PT»  o  con
l'emblema «Poste  Italiane»,  nonche'  quelli  di  supporto,  purche'
muniti di  apposita  documentazione  rilasciata  dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio  1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle Comunicazioni; 
  f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio; 
  g) adibiti al trasporto di carburanti  o  combustibili,  liquidi  o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; 
  h) adibiti al  trasporto  esclusivamente  di  animali  destinati  a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da  effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore; 
  i) adibiti esclusivamente al servizio  di  ristoro  a  bordo  degli
aeromobili  o  che  trasportano  motori  e  parti  di   ricambio   di
aeromobili; 
  l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di  altri  servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di
idonea documentazione; 
  m) adibiti esclusivamente al trasporto di: 
  m 1) giornali, quotidiani e periodici; 
  m 2) prodotti per uso medico; 
  m 3) latte, escluso quello a  lunga  conservazione,  o  di  liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo  caso,  gli  stessi  trasportino
latte o siano diretti al  caricamento  dello  stesso.  Detti  veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in
nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; 
  n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  e  successive  modificazioni,
adibite al trasporto di cose, che circolano su  strade  non  comprese
nella  rete  stradale  di  interesse  nazionale  di  cui  al  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; 
  o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso
domestico; 
  p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; 
  q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP; 
  r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e  ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi  destinati
alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i  sottoprodotti
derivati  dalla  macellazione   degli   stessi,   pulcini   destinati
all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi
vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori  di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e  0,40  di  altezza,
con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a  0,20
m fissati in modo ben visibile  su  ciascuna  delle  fiancate  e  sul
retro. 
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi': 
  a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare   all'obbligo   di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il  veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo  per  il  percorso  piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali; 
  b) per i veicoli che compiono percorso per  il  rientro  alla  sede
dell'impresa intestataria degli stessi, purche' tali veicoli  non  si
trovino ad una distanza superiore a 50  km  dalla  sede  a  decorrere
dall'orario  di  inizio  del  divieto   e   non   percorrano   tratti
autostradali; 
  c) per i trattori isolati per  il  solo  percorso  per  il  rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del  veicolo,  limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui  all'art.  2,
comma 3, ultimo periodo.