Art. 2 
 
  I contributi di  cui  all'art.  1  debbono  essere  iscritti  dalle
regioni in specifici capitoli di spesa  dei  rispettivi  bilanci  per
essere versati, entro il 28 febbraio 2011, alla contabilita' speciale
intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso  la  Sezione
di tesoreria provinciale dello Stato  di  Roma,  dandone  contestuale
comunicazione all'ARAN. 
  In caso di omesso  versamento  da  parte  delle  regioni  entro  il
suddetto termine del 28 febbraio 2011, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere
alle regioni l'importo dovuto  a  valere  sulle  erogazioni  ad  esse
spettanti in corso d'anno, ai sensi  dell'art.  3,  comma  12,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a  versarlo  direttamente  all'ARAN
mediante  accreditamento  sulla  predetta  contabilita'  speciale  n.
149726, dandogliene contestuale comunicazione. 
    Roma, 3 dicembre 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti