Art. 5 
 
  Le residue risorse relative alla sperimentazione del Reddito minimo
di inserimento di cui al decreto legislativo n. 237/1998,  da  ultimo
prorogata fino al 30 giugno 2007 ai sensi dell'art.  1,  comma  1285,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte  dei  comuni
coinvolti  nella  sperimentazione  entro  tale  data  e   da   questi
riversate, ai sensi dell'art. 1,  comma  1286,  della  stessa  legge,
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo nazionale per le politiche sociali, saranno ripartite fra le
regioni e province autonome con le medesime modalita'  e  criteri  di
cui al presente decreto.