Art. 5 Le residue risorse relative alla sperimentazione del Reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo n. 237/1998, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 1285, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte dei comuni coinvolti nella sperimentazione entro tale data e da questi riversate, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della stessa legge, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, saranno ripartite fra le regioni e province autonome con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto.