Art. 7 
 
  Le regioni si impegnano nell'ambito delle proprie competenze e,  in
particolare,  delle  funzioni  di  programmazione,  coordinamento   e
indirizzo degli interventi sociali ai sensi  dell'art.  8,  comma  1,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dare attuazione alla decisione
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2008  che
designa  il  2010  Anno  europeo  della   lotta   alla   poverta'   e
all'esclusione sociale,  valutando  l'opportunita'  di  promuovere  e
sostenere con  la  necessaria  priorita'  interventi  di  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, e in particolare diretti verso  il
contrasto  alle  poverta'   estreme,   l'inclusione   sociale   degli
immigrati, l'accoglienza dei minori fuori della famiglia di  origine,
inclusi i minori  stranieri  non  accompagnati,  favorendo  forme  di
supporto inclusive quali l'affidamento familiare.