Art. 7 Le regioni si impegnano nell'ambito delle proprie competenze e, in particolare, delle funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dare attuazione alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che designa il 2010 Anno europeo della lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, valutando l'opportunita' di promuovere e sostenere con la necessaria priorita' interventi di lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, e in particolare diretti verso il contrasto alle poverta' estreme, l'inclusione sociale degli immigrati, l'accoglienza dei minori fuori della famiglia di origine, inclusi i minori stranieri non accompagnati, favorendo forme di supporto inclusive quali l'affidamento familiare.