Art. 3 Progetti innovativi e monitoraggio 1. Ai fini della promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, nonche' di interventi in aree in cui maggiore e' il ritardo e la disomogeneita' nell'offerta di servizi, sono finanziati con le risorse del Fondo assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iniziative sperimentali concordate con le Regioni e le Province autonome volte a: a) incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'; b) avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto «dopo di noi»; c) innovare e rafforzare l'intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer; d) rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilita' estrema; e) eventuali altre iniziative con le finalita' succitate individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonche' le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. 3. Le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficenti (SINA), gia' in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario. Le risorse derivanti dalla quota ministeriale del Fondo possono altresi' finanziare ulteriori sviluppi del SINA.