Art. 3 
 
 
                 Progetti innovativi e monitoraggio 
 
  1. Ai fini della promozione  di  interventi  innovativi  in  favore
delle persone non autosufficienti, nonche' di interventi in  aree  in
cui maggiore e'  il  ritardo  e  la  disomogeneita'  nell'offerta  di
servizi, sono finanziati  con  le  risorse  del  Fondo  assegnate  al
Ministero  del  lavoro   e   delle   politiche   sociali   iniziative
sperimentali concordate con le Regioni e le Province  autonome  volte
a: 
    a) incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti
di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con
i principi della Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti  delle
persone con disabilita' e le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale
della Sanita'; 
    b) avviare percorsi  di  de-istituzionalizzazione  e  strutturare
interventi per il cosiddetto «dopo di noi»; 
    c)  innovare  e  rafforzare  l'intervento   con   riferimento   a
particolari  patologie  neuro-degenerative  quali  la   malattia   di
Alzheimer; 
    d) rafforzare il supporto alle famiglie delle  persone  in  stato
vegetativo o in condizione di disabilita' estrema; 
    e)  eventuali  altre  iniziative  con  le   finalita'   succitate
individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse  di  cui
all'art. 1, nonche' la destinazione  delle  stesse  al  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi  di
trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano ai Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  nelle  forme  e  nei   modi   previamente
concordati,  tutti  i  dati  necessari  al  monitoraggio  dei  flussi
finanziari  e,  nello  specifico,  gli  interventi,  i  trasferimenti
effettuati e i progetti finanziati con le risorse del  Fondo  stesso,
nonche'   le   procedure   adottate   per   favorire   l'integrazione
socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. 
  3. Le Regioni e le Province autonome concorrono, nel  rispetto  dei
sistemi  informativi  regionali,  alla  realizzazione   del   sistema
informativo  degli  interventi  per  le  persone  non  autosufficenti
(SINA), gia' in avanzata fase di sperimentazione, come  primo  modulo
del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo  21,
della  legge   8   novembre   2000,   n.   328,   nella   prospettiva
dell'integrazione dei flussi  informativi  con  quelli  raccolti  dal
Nuovo sistema informativo sanitario. Le risorse derivanti dalla quota
ministeriale del Fondo possono altresi' finanziare ulteriori sviluppi
del SINA.