Art. 3 1. I candidati di cui all'art. 2, lettera a) del presente decreto sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. 2. La prova verte sull'attivita' svolta dai candidati nelle rispettive sedi di servizio. In particolare, premessa una breve descrizione delle caratteristiche e delle condizioni degli istituti scolastici di riferimento all'atto dell'assunzione dell'incarico e degli obiettivi correlati allo svolgimento del medesimo, devono essere descritte le iniziative poste in essere al fine di assicurarne puntuale e tempestiva realizzazione, i risultati raggiunti alla data di svolgimento della prova e le circostanze che, in tutto o in parte, hanno impedito il conseguimento degli obiettivi stessi. 3. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova e' di sei ore. La commissione esaminatrice, prima di procedere alla correzione degli elaborati, fissa i criteri in base ai quali effettuare le proprie valutazioni fra i quali devono comunque essere ricompresi la completezza e l'aderenza dei contenuti rispetto a quanto previsto dal comma 2, la chiarezza e la correttezza espositive nonche' la padronanza dei temi affrontati. 4. A seguito del superamento della prova scritta, con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i candidati-dirigenti scolastici e la titolarita' delle sedi alle quali risultano assegnati alla data di entrata in vigore della citata legge 3 dicembre n. 202/2010. Dalla stessa data cessa l'operativita' dei vincoli posti dalla legge 21 dicembre 2009 n. 190. 5. I candidati di cui all'art. 2, lettera b) del presente decreto sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli svolti nel corso di formazione. 6. La commissione esaminatrice, prima di procedere alla correzione degli elaborati, fissa i criteri in base ai quali effettuare le proprie valutazioni fra i quali devono comunque essere ricompresi la completezza e l'aderenza dei contenuti rispetto all'argomento prescelto ed oggetto del corso di formazione, la chiarezza e la correttezza espositive nonche' la padronanza dei temi affrontati. Il tempo a disposizione per la prova scritta e' di sei ore. 7. A seguito dell'espletamento della prova scritta, con esito positivo, agli stessi e' confermata la posizione occupata nelle graduatorie generali di merito predisposte ai sensi dell'art. 18 del D.D.G. 22.11.2004 e dell'art. 24-quinquies del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito con modificazioni, nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (c.d. Milleproroghe). 8. Le prove di cui ai precedenti commi 1 e 5 del presente articolo devono essere concluse entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto rispettando un preavviso ai candidati interessati non inferiore a quindici giorni.