Art. 3 
 
  1. I candidati di cui all'art. 2, lettera a) del  presente  decreto
sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel  corso  del
servizio. 
  2.  La  prova  verte  sull'attivita'  svolta  dai  candidati  nelle
rispettive sedi di  servizio.  In  particolare,  premessa  una  breve
descrizione delle caratteristiche e delle condizioni  degli  istituti
scolastici di riferimento all'atto  dell'assunzione  dell'incarico  e
degli obiettivi  correlati  allo  svolgimento  del  medesimo,  devono
essere descritte le iniziative poste in essere al fine di assicurarne
puntuale e tempestiva realizzazione, i risultati raggiunti alla  data
di svolgimento della prova e le circostanze che, in tutto o in parte,
hanno impedito il conseguimento degli obiettivi stessi. 
  3. Il tempo a disposizione dei candidati per lo  svolgimento  della
prova e' di sei ore. La commissione esaminatrice, prima di  procedere
alla correzione degli elaborati, fissa i criteri  in  base  ai  quali
effettuare le proprie valutazioni fra i quali devono comunque  essere
ricompresi la completezza  e  l'aderenza  dei  contenuti  rispetto  a
quanto previsto dal comma 2, la chiarezza e la correttezza espositive
nonche' la padronanza dei temi affrontati. 
  4. A  seguito  del  superamento  della  prova  scritta,  con  esito
positivo, sono confermati i  rapporti  di  lavoro  instaurati  con  i
candidati-dirigenti scolastici e la titolarita' delle sedi alle quali
risultano assegnati alla data di entrata in vigore della citata legge
3 dicembre n. 202/2010. Dalla stessa data  cessa  l'operativita'  dei
vincoli posti dalla legge 21 dicembre 2009 n. 190. 
  5. I candidati di cui all'art. 2, lettera b) del  presente  decreto
sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento
da loro scelto tra quelli svolti nel corso di formazione. 
  6. La commissione esaminatrice, prima di procedere alla  correzione
degli elaborati, fissa i criteri  in  base  ai  quali  effettuare  le
proprie valutazioni fra i quali devono comunque essere ricompresi  la
completezza  e  l'aderenza  dei  contenuti   rispetto   all'argomento
prescelto ed oggetto del corso  di  formazione,  la  chiarezza  e  la
correttezza espositive nonche' la padronanza dei temi affrontati.  Il
tempo a disposizione per la prova scritta e' di sei ore. 
  7. A seguito  dell'espletamento  della  prova  scritta,  con  esito
positivo, agli stessi  e'  confermata  la  posizione  occupata  nelle
graduatorie generali di merito predisposte ai sensi dell'art. 18  del
D.D.G. 22.11.2004 e dell'art. 24-quinquies del decreto legge  n.  248
del 31 dicembre 2007 convertito con modificazioni, nella legge n.  31
del 28 febbraio 2008 (c.d. Milleproroghe). 
  8. Le prove di cui ai precedenti commi 1 e 5 del presente  articolo
devono  essere  concluse  entro   trenta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione  del  presente  decreto  rispettando  un  preavviso  ai
candidati interessati non inferiore a quindici giorni.