Art. 4 
 
  1. I candidati di cui all'art. 2, lettera c) del  presente  decreto
sono ammessi alla rinnovazione della procedura  concorsuale  mediante
una nuova valutazione  degli  elaborati.  A  ciascun  elaborato  sono
attribuiti  un  giudizio   e   un   punteggio   secondo   i   criteri
predeterminati dalla commissione giudicatrice. 
  2. La commissione giudicatrice e' tenuta  a  garantire  l'anonimato
degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione,
adottando, a tal fine, ogni misura ritenuta idonea. 
  3. I candidati risultati idonei a seguito della valutazione di  cui
al comma 1 sono ammessi a frequentare il corso di formazione  di  cui
al successivo.