Art. 4 1. I candidati di cui all'art. 2, lettera c) del presente decreto sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale mediante una nuova valutazione degli elaborati. A ciascun elaborato sono attribuiti un giudizio e un punteggio secondo i criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice. 2. La commissione giudicatrice e' tenuta a garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione, adottando, a tal fine, ogni misura ritenuta idonea. 3. I candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 1 sono ammessi a frequentare il corso di formazione di cui al successivo.