Art. 5 
 
  1.  L'Ufficio  scolastico  regionale  per  la   Sicilia,   con   la
collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo  dell'autonomia
scolastica (A.N.S.A.S.) cura l'organizzazione e  lo  svolgimento  del
periodo intensivo di formazione, della durata  non  inferiore  a  sei
mesi. 
  2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione,
sostengono un colloquio selettivo con attestato di superamento finale
rilasciato dal direttore del corso medesimo.