Art. 5 1. L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) cura l'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, della durata non inferiore a sei mesi. 2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo con attestato di superamento finale rilasciato dal direttore del corso medesimo.