Art. 7 1. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'Art. 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 202/2010. 2. Ultimate le procedure di rinnovazione la commissione formula graduatorie generali di merito, distinte per settori formativi, nelle quali sono collocati i candidati di cui all'art. 2, lettera c), del presente decreto. 3. Con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, accertata la regolarita' delle procedure e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente - decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni - sono approvate le graduatorie generali di merito distinte per settore formativo. Le graduatorie rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.