Art. 7 
 
  1. Le procedure di rinnovazione del  concorso  di  cui  all'Art.  1
devono essere completate entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge n. 202/2010. 
  2. Ultimate le procedure di  rinnovazione  la  commissione  formula
graduatorie generali di merito, distinte per settori formativi, nelle
quali sono collocati i candidati di cui all'art. 2, lettera  c),  del
presente decreto. 
  3. Con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale per la Sicilia, accertata la regolarita' delle procedure  e
tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa  vigente  -  decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  -  sono  approvate  le   graduatorie
generali di merito distinte per  settore  formativo.  Le  graduatorie
rimangono  valide  per  ventiquattro  mesi  dalla  data  della   loro
approvazione.