Art. 8 1. Le assunzioni dei candidati di cui all'art. 2, lettera c) fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, sono effettuate, ai sensi dell'art. 10 della legge 202/2010 citata in premessa, per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili nella Regione Sicilia negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.