Art. 8 
 
  1. Le assunzioni dei candidati di cui all'art. 2, lettera c)  fermo
restando il regime autorizzatorio di cui all'art.  39,  comma  3-bis,
della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e  successive  modificazioni,
sono effettuate, ai sensi dell'art. 10 della legge 202/2010 citata in
premessa, per tutti i posti che si renderanno vacanti  e  disponibili
nella Regione Sicilia negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.