(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
1. I vini della Denominazione di Origine  Controllata  "Primitivo  di
Manduria" devono essere ottenuti dalle uve  provenienti  dai  vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia: 
Primitivo: minimo 85%; 
possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei
suddetti vini, le uve dei vitigni a bacca nera non aromatici,  idonei
alla coltivazione nelle province di Taranto e  Brindisi,  fino  a  un
massimo del 15%.