(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
1. Le condizioni ambientali di coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a D.O.C. "Primitivo  di  Manduria"  in  tutte  le
tipologie previste dall'art.  1  devono  essere  quelle  tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'. 
2. per i nuovi impianti o reimpianti i  sesti  di  impianto  dovranno
consentire l'allocamento  di  un  numero  di  ceppi  per  ettaro  non
inferiore a 3.500 calcolati sul sesto d'impinato. 
3. Le forme di allevamento e i sistemi di  potatura  consentiti  sono
l'alberello pugliese e la contro  spalliera,  quest'ultima  potata  a
Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto  una
altezza dal suolo non superiore a 1 metro. 
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione  di
soccorso. 
5. Ogni pratica colturale dovra' essere tale  da  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e del vino. 
6.  Nella  produzione  di  tutte  le  tipologie  dei  vini  a  D.O.C.
"Primitivo di Manduria" e' consentito  esclusivamente  l'uso  di  uve
raccolte nella  prima  fruttificazione  (grappoli),  mentre  sono  da
escludersi      espressamente      quelle      provenienti      dalle
"femminelle"(racemi). 
7. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a D.O.C.
"Primitivo di Manduria" e "Primitivo di Manduria"  Riserva  non  deve
essere superiore a 9 t/ha di vigneto in coltura specializzata. 
8. Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata "Primitivo di  Manduria",  devono  essere  riportati  nei
limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del  20%
i limiti medesimi, fermo  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. 
La Regione Puglia, su richiesta motivata  del  Consorzio  di  Tutela,
sentite le  organizzazioni  professionali  di  categoria,  puo',  con
proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per
ettaro  rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,   dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali. 
9. Le uve, per le quali e' anche  consentito  l'appassimento,  devono
assicurare  al  vino  a  D.O.C  "Primitivo  di  Manduria"  un  titolo
alcolometrico naturale minimo di 13,00 %  vol.  e  per  la  tipologia
"Riserva" 13,5% vol..