Articolo 4 1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" in tutte le tipologie previste dall'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. per i nuovi impianti o reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 calcolati sul sesto d'impinato. 3. Le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono l'alberello pugliese e la contro spalliera, quest'ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto una altezza dal suolo non superiore a 1 metro. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. 5. Ogni pratica colturale dovra' essere tale da non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 6. Nella produzione di tutte le tipologie dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" e' consentito esclusivamente l'uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi). 7. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" e "Primitivo di Manduria" Riserva non deve essere superiore a 9 t/ha di vigneto in coltura specializzata. 8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Puglia, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 9. Le uve, per le quali e' anche consentito l'appassimento, devono assicurare al vino a D.O.C "Primitivo di Manduria" un titolo alcolometrico naturale minimo di 13,00 % vol. e per la tipologia "Riserva" 13,5% vol..