(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
1. Le operazioni di vinificazione e  preparazione  dei  vini  debbono
avvenire all'interno della zona di produzione di  cui  al  precedente
articolo 3. 
2. La resa massima delle uve in vino non  deve  essere  superiore  al
70%. 
3. E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini. 
4. Il vino a D.O.C. "Primitivo di  Manduria"  puo'  essere  messo  in
commercio dopo il 31 marzo successivo alla vendemmia. 
Il vino a D.O.C. "Primitivo di Manduria" con la menzione Riserva puo'
essere messo in commercio dopo due anni dal 31 marzo successivo  alla
vendemmia. 
5. Il vino a  D.O.C  "Primitivo  di  Manduria"  Riserva  deve  essere
sottoposto ad un periodo di affinamento di 24 mesi di cui almeno 9 in
legno, a partire dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve.