Articolo 5 1. Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3. 2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. 3. E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini. 4. Il vino a D.O.C. "Primitivo di Manduria" puo' essere messo in commercio dopo il 31 marzo successivo alla vendemmia. Il vino a D.O.C. "Primitivo di Manduria" con la menzione Riserva puo' essere messo in commercio dopo due anni dal 31 marzo successivo alla vendemmia. 5. Il vino a D.O.C "Primitivo di Manduria" Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di 24 mesi di cui almeno 9 in legno, a partire dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve.