Art. 3 
 
  La zona di  coltivazione  della  varieta'  di  fagiolo  "Bianco  di
Bagnasco" coincide con la zona di origine della  varieta'.  I  limiti
quantitativi annualmente fissati per la produzione  di  sementi  sono
commisurati all'investimento di una superficie di coltivazione pari a
13 ettari. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi