Art. 3 La zona di coltivazione della varieta' di fagiolo "Bianco di Bagnasco" coincide con la zona di origine della varieta'. I limiti quantitativi annualmente fissati per la produzione di sementi sono commisurati all'investimento di una superficie di coltivazione pari a 13 ettari. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2010 Il direttore generale: Blasi