Art. 2 Limiti dell'indebitamento Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovra' contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettuera' emissioni di prestiti in modo che al termine dell'anno finanziario 2011 la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra l'8% e il 15%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione europea e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 10% e l'8%. Le operazioni previste dal decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005 potranno essere svolte nei limiti massimi ivi previsti, di cinque miliardi di euro giornalieri e di cinque miliardi di euro quale saldo netto annuo, salvo eventuali modifiche, che potranno essere introdotte nel corso del 2011, in attuazione dell'art. 47 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, citato nelle premesse. Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovra' eccedere il 30% del totale delle emissioni nette. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potra' effettuare, con le modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita', previste dalla normativa.