Art. 3 Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e della prevedibile evoluzione delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento considerata l'esigenza di protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento, nonche' del buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato. Le operazioni di scambio (incluse quelle effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione), di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003 citato in premessa, verranno disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal «Direttore della direzione II». Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione. Il Dipartimento del Tesoro potra', altresi', effettuare operazioni di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata. In forza dell'art. 3, 2° comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, 2° comma, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operativita'.