Art. 3 
 
         Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico 
 
  Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico avranno  come
principale obiettivo, sulla base  delle  informazioni  disponibili  e
della  prevedibile  evoluzione  delle  condizioni  di   mercato,   il
contenimento del  costo  complessivo  dell'indebitamento  considerata
l'esigenza di protezione dai rischi di mercato e di  rifinanziamento,
nonche' del buon funzionamento del mercato secondario dei  titoli  di
Stato. 
  Le operazioni di scambio (incluse quelle effettuate tramite sistemi
telematici di negoziazione), di riacquisto o di  rimborso  anticipato
di titoli ed ogni altra operazione finanziaria  consentita,  ai  fini
della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  398/2003  citato  in  premessa,
verranno disposte dal  Direttore  generale  del  Tesoro  o,  per  sua
delega, dal «Direttore della direzione II». 
  Il Dipartimento  del  Tesoro  potra'  procedere  ad  operazioni  di
riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo
pari  al  40%  dell'ammontare  nominale  in  circolazione   di   ogni
emissione. 
  Il Dipartimento del Tesoro potra', altresi', effettuare  operazioni
di scambio accettando, in pagamento dei titoli in  emissione,  titoli
di Stato di qualunque durata. 
  In forza dell'art. 3, 2° comma, del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  398  del  2003,  i  pagamenti  conseguenti  alle
operazioni di cui al presente articolo  potranno  avvenire  anche  in
deroga a quanto stabilito dall'art. 24,  2°  comma,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in considerazione delle  condizioni  obiettive
di fatto collegate a tale operativita'.