ART. 2 
 
  In applicazione dell'accordo  governativo  del  10  settembre  2010
citato in premessa: 
a) la  CIG  e'  erogata,  secondo  le  disposizioni  in  materia,  al
   personale imbarcato, dipendente e socio  lavoratore  di  cui  alla
   legge n. 142/2001 delle imprese di pesca interessate  dallo  stato
   di crisi che ha investito il settore, e che benefici di un sistema
   retributivo con minimo monetario garantito; 
b) il trattamento di integrazione salariale e' riconosciuto in  tutte
   le situazioni in cui si renda  necessario  sospendere  l'attivita'
   lavorativa per  cause  non  imputabili  al  datore  di  lavoro  e,
   comunque, per un periodo  non  superiore  al  numero  di  giornate
   retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente; 
c) con riferimento al settore della pesca del tonno il trattamento di
   CIG potra' essere erogato a far data dal 15 maggio 2010.