ART. 2 In applicazione dell'accordo governativo del 10 settembre 2010 citato in premessa: a) la CIG e' erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge n. 142/2001 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito; b) il trattamento di integrazione salariale e' riconosciuto in tutte le situazioni in cui si renda necessario sospendere l'attivita' lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente; c) con riferimento al settore della pesca del tonno il trattamento di CIG potra' essere erogato a far data dal 15 maggio 2010.