ART. 4 L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede all'ammissione ai trattamenti e all'erogazione delle prestazioni di CIG. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'INPS e' tenuto - unitamente a Italia Lavoro - a monitorare e controllare a livello centrale i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione da parte delle Sedi periferiche delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2010 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti