ART. 4 
 
  L'Istituto   Nazionale   della    Previdenza    Sociale    provvede
all'ammissione ai trattamenti e all'erogazione delle  prestazioni  di
CIG. 
  Ai fini del rispetto del limite delle  disponibilita'  finanziarie,
individuato dal precedente articolo 3, l'INPS e' tenuto -  unitamente
a Italia Lavoro - a monitorare e controllare  a  livello  centrale  i
flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione da parte delle Sedi
periferiche delle prestazioni di cui al presente  provvedimento  e  a
darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al
Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
  Roma, 24 dicembre 2010 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Tremonti