Articolo 2 (Base ampelografica) I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere ottenuti da a uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto: Grechetto minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot: Merlot minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay: Gamay: minimo 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo: Trebbiano: minimo il 40%. Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso e "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosato: Sangiovese: almeno il 40%. Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico rose': Pinot nero minimo 50% , Chardonnay e/o Pinot bianco 50%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto: Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon o Riesling italico: da soli o congiuntamente almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%. "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto: Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero da soli o congiuntamente: almeno il 70%. Sangiovese: almeno il 15%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, nella misura massima del 15%.