(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
                        (Base ampelografica) 
 
I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o
"Trasimeno" devono essere ottenuti da a uve  provenienti  da  vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: 
 
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto: 
Grechetto minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca di colore analogo, presenti in ambito  aziendale,  idonei  alla
coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. 
 
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot: 
Merlot minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca di colore analogo, presenti in ambito  aziendale,  idonei  alla
coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. 
 
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon: 
Cabernet Sauvignon: minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca di colore analogo, presenti in ambito  aziendale,  idonei  alla
coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. 
 
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay: 
Gamay: minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca di colore analogo, presenti in ambito  aziendale,  idonei  alla
coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. 
 
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco e "Colli del Trasimeno"  o
"Trasimeno" vino santo o vin santo: 
Trebbiano: minimo il 40%. 
Grechetto,  Chardonnay,  Pinot  bianco  e  Pinot  grigio  da  soli  o
congiuntamente: almeno il 30%. Possono concorrere alla produzione  di
detti vini altri vitigni a bacca  bianca,  idonei  alla  coltivazione
nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale  nella
misura  massima  del  30%,  iscritti  nel  Registro  Nazionale  delle
varieta' di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio  2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da
ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
 
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso e "Colli del  Trasimeno"  o
"Trasimeno" rosato: 
Sangiovese: almeno il 40%. 
Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente:  almeno
il 30%. 
Possono concorrere alla produzione di  detti  vini  altri  vitigni  a
bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria,  presenti
nei vigneti  in  ambito  aziendale  nella  misura  massima  del  30%,
iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M.
28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14
agosto 2010. 
 
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico: 
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli
o congiuntamente: almeno il 70%. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti
nei vigneti  in  ambito  aziendale  nella  misura  massima  del  30%,
iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M.
28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14
agosto 2010. 
 
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico rose': 
Pinot nero minimo 50% , Chardonnay e/o Pinot bianco 50%. 
 
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto: 
Vermentino,  Grechetto,  Chardonnay,  Pinot  grigio,  Pinot   bianco,
Sauvignon o Riesling italico: da soli o congiuntamente almeno l'85%. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti
nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%. 
 
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto: 
Gamay,  Cabernet  Sauvignon,   Merlot,   Pinot   nero   da   soli   o
congiuntamente: almeno il 70%. 
Sangiovese: almeno il 15%. 
Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca rossa, idonei alla coltivazione  nella  Regione  Umbria,  nella
misura massima del 15%.