Articolo 4 (Norme per la viticoltura) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da escludere i vigneti ubicati in terreni piani e di fondo valle e quelli ad una quota superiore a m 550 sul livello del mare. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I nuovi impianti ed i reimpianti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 3.300 ceppi per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura: e' ammessa irrigazione di soccorso. Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco, vino santo o vin santo, rosso e rosato non devono essere superiori a t 10,00 ad Ha per le uve rosse e t 11,50 per le uve bianche. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con l'indicazione dei vitigno Grechetto non deve essere superiore a t 10. Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con le indicazioni di vitigno Merlot, Cabernet Sauvignon e Gamay non devono essere superiori a t 9. Le produzioni massime di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto e rosso scelto non devono essere superiori rispettivamente a t 10 e a t 9. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico non deve essere superiore a t 10. Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rispettivamente i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco anche nelle tipologie frizzante e vino santo o vin santo, 11% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, rosato anche nella tipologia frizzante,11,50% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" novello, 11,00% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" bianco scelto, 11,50% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto e riserva, 13,00% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico bianco e rose', 9,50% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Grechetto, 11,50% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot, 12,50% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon, 12,50% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay, 12,50% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Merlot riserva, 13,00% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Cabernet Sauvignon riserva, 13,00% vol; "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" Gamay riserva 13,00% vol.