Articolo 5 (Norme per la vinificazione) Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio di spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art.3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata dall' art.3. E' comunque consentito l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" nell'intero territorio della provincia di Perugia alle ditte che abbiano effettuato tale operazione prima del 7 gennaio 1998. Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico possono essere effettuate anche fuori zona di produzione. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche. E' ammesso l'arricchimento solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno", oppure con mosti concentrati rettificati. E' consentito per tutte le tipologie l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. La resa di uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" con esclusione della tipologia vino santo o vin santo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Qualora la resa superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione del vin santo o vino santo non deve superare il 40%. I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso, rosato, bianco e bianco scelto con o senza riferimento al nome del vitigno devono essere immessi al consumo a decorrere dallo marzo successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso scelto deve essere immesso al consumo a decorrere dal 10 ottobre successivo all'annata di produzione. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" rosso anche con nome di vitigno se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno quattro mesi in botti di legno, puo' portare la qualificazione "riserva". Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" spumante classico deve essere ottenuto mediante fermentazione in bottiglia nel rispetto delle pratiche previste per tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale. Le uve destinate alla produzione della tipologia vino santo o vin santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno di produzione delle uve. E' ammessa nella prima fase dell'appassimento di aria ventilata per la disidratazione delle uve fino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 22 grammi/litro. Le uve, dopo l'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 16% vol. L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e puo' essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore. La fermentazione e maturazione del vino santo o vin santo deve avvenire in recipienti in legno della capacita' massima di 550 litri per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.