(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
                    (Norme per la vinificazione) 
 
Le operazioni di vinificazione,  di  invecchiamento  obbligatorio  di
spumantizzazione  e  di  imbottigliamento  devono  essere  effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata all'art.3.  Tuttavia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione  consentito
che tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero  territorio  dei
comuni anche se soltanto in  parte  compresi  nella  zona  delimitata
dall' art.3. 
E' comunque consentito l'imbottigliamento dei vini a denominazione di
origine controllata "Colli del Trasimeno" o  "Trasimeno"  nell'intero
territorio  della  provincia  di  Perugia  alle  ditte  che   abbiano
effettuato tale operazione prima del 7 gennaio 1998. 
Le operazioni di elaborazione del vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Colli del Trasimeno"  o  "Trasimeno"  spumante  classico
possono essere effettuate anche fuori zona di produzione. 
Nella vinificazione dei vini a denominazione di  origine  controllata
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte  a
conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche. 
E' ammesso l'arricchimento solamente con mosti  concentrati  prodotti
da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi  dei  vigneti
della denominazione di origine controllata "Colli  del  Trasimeno"  o
"Trasimeno", oppure con mosti concentrati rettificati. 
E' consentito per tutte le tipologie l'arricchimento alle  condizioni
stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. 
La resa di uva in vino finito per tutti i  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Colli  del  Trasimeno"   o   "Trasimeno"   con
esclusione della tipologia vino santo o vin  santo  non  deve  essere
superiore al 70%.  Qualora  superi  detto  limite,  ma  non  il  75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Qualora la resa superi il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto. 
La resa in vino rispetto all'uva  fresca  nella  produzione  del  vin
santo o vino santo non deve superare il 40%. 
I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o
"Trasimeno" rosso,  rosato,  bianco  e  bianco  scelto  con  o  senza
riferimento al nome del vitigno devono essere immessi  al  consumo  a
decorrere dallo marzo successivo all'annata di produzione delle uve. 
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del  Trasimeno"
o "Trasimeno" rosso scelto deve essere immesso al consumo a decorrere
dal 10 ottobre successivo all'annata di produzione. 
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del  Trasimeno"
o "Trasimeno" rosso anche con nome di vitigno  se  sottoposto  ad  un
periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal  10
novembre dell'anno di produzione delle uve di cui almeno quattro mesi
in botti di legno, puo' portare la qualificazione "riserva". 
Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del  Trasimeno"
o  "Trasimeno"  spumante  classico  deve  essere  ottenuto   mediante
fermentazione in bottiglia nel rispetto delle pratiche  previste  per
tale tipologia dalle normative comunitaria e nazionale. 
Le uve destinate alla produzione della tipologia  vino  santo  o  vin
santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che puo'
protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia  e  la
loro vinificazione non deve essere anteriore al 10 dicembre dell'anno
di   produzione   delle   uve.   E'   ammessa   nella   prima    fase
dell'appassimento di aria ventilata per la disidratazione  delle  uve
fino ad ottenere un contenuto zuccherino minimo di 22 grammi/litro. 
Le  uve,   dopo   l'appassimento,   devono   assicurare   un   titolo
alcolometrico naturale minimo del 16% vol. L'appassimento  delle  uve
deve avvenire in ambienti idonei e puo' essere condotto con l'ausilio
di  impianti  di  condizionamento  ambientale  purche'   operanti   a
temperature analoghe a quelle riscontrabili nel  corso  dei  processi
tradizionali  di  appassimento  escludendo   qualsiasi   sistema   di
deumidificazione operante con l'ausilio del calore. 
La fermentazione e maturazione  del  vino  santo  o  vin  santo  deve
avvenire in recipienti in legno della capacita' massima di 550  litri
per almeno 18 mesi a decorrere dalla data di vinificazione.