(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
            (Etichettatura, designazione e presentazione) 
 
Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Colli del Trasimeno" o  "Trasimeno"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  non  prevista  dal  presente
disciplinare. 
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi,
ragioni sociali,  marchi  privati,  purche'  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di
origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve  ad  eccezione  dei
vini spumanti e frizzanti. 
Nella designazione dei vini a denominazione  di  origine  controllata
"Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" di cui all' art.1  e'  consentito
l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo  toponimo  o  nome
tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e  che
i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco
regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del  decreto  legislativo  n.
61/2010.