Articolo 7 (Etichettatura, designazione e presentazione) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione dei vini spumanti e frizzanti. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" di cui all' art.1 e' consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.