Articolo 8 (Confezionamento) I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" dovranno essere messi al consumo in bottiglie di vetro con capacita' non superiore ai tre litri. Per tutte le riserve e' obbligatorio il recipiente di vetro chiuso con tappo di sughero raso bocca. Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o "Trasimeno" vino santo o vin santo deve essere immesso al consumo solo in recipienti da litri 0,187 a litri 0,750 chiusi con tappo di sughero raso bocca.