(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
                          (Confezionamento) 
 
I vini a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" o
"Trasimeno" dovranno essere messi al consumo in  bottiglie  di  vetro
con capacita' non superiore ai tre litri. 
Per tutte le riserve e' obbligatorio il recipiente  di  vetro  chiuso
con tappo di sughero raso bocca. Per tutte le  altre  tipologie  sono
consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. Il
vino a denominazione di origine controllata "Colli del  Trasimeno"  o
"Trasimeno" vino santo o vin santo deve  essere  immesso  al  consumo
solo in recipienti da litri 0,187 a litri 0,750 chiusi con  tappo  di
sughero raso bocca.