(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
La denominazione di origine controllata "Spoleto",  e'  riservata  ai
vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
 
"Spoleto" Bianco: 
Trebbiano Spoletino: minimo 50%. 
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 50%,  iscritti  nel
Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da  vino  approvato
con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del
14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
 
"Spoleto" Trebbiano Spoletino: 
Trebbiano Spoletino: minimo 85%. 
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%. 
 
"Spoleto" Trebbiano Spoletino Superiore: 
Trebbiano Spoletino: minimo 85%. 
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%. 
 
"Spoleto" Trebbiano Spoletino Spumante: 
Trebbiano Spoletino: minimo 85% 
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%. 
 
"Spoleto" Trebbiano Spoletino Passito: 
Trebbiano Spoletino: minimo 85% 
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Regione dell'Umbria fino ad un massimo del 15%.