Articolo 5 Le operazioni di vinificazione, appassimento, invecchiamento ed imbottigliamento dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tali operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione delimitata dall'art. 3 e comunque negli ambiti territoriali dei Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spoleto, Trevi, mediante autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Regione Umbria, a condizione che ciascuna Ditta interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare che le predette operazioni, per i vini a IGT UMBRIA da TREBBIANO SPOLETINO (C079 X 243 1 X X E O X), siano state effettuate almeno nei 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare. La tipologia "Spumante" appartenente alla categoria "vino spumante di qualita'" puo' essere spumantizzato con metodo Charmat e Classico. Per l'appassimento delle uve e' consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata. Nella fase di vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'affinamento e la vinificazione in legno. Per la tipologia "Superiore" e' obbligatorio l'affinamento di almeno 3 mesi in bottiglia. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino "Spoleto". Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto"; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa in vino rispetto all'uva fresca nella produzione della tipologia "Trebbiano Spoletino Passito" non deve superare il 40%. E' consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Spoleto" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.