(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
Le  operazioni  di  vinificazione,  appassimento,  invecchiamento  ed
imbottigliamento   dovranno    essere    effettuate    esclusivamente
all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. 
Tuttavia tali operazioni possono essere  effettuate  in  stabilimenti
situati al di fuori della zona di produzione delimitata dall'art. 3 e
comunque negli ambiti territoriali dei Comuni  di  Bevagna,  Campello
sul Clitunno, Castel  Ritaldi,  Foligno,  Giano  dell'Umbria,  Gualdo
Cattaneo,  Montefalco,  Spoleto,   Trevi,   mediante   autorizzazioni
individuali  rilasciate  dal  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  previo  parere  della  Regione  Umbria,  a
condizione  che  ciascuna   Ditta   interessata   presenti   apposita
richiesta, corredata dalla documentazione atta a  dimostrare  che  le
predette operazioni, per i vini a IGT UMBRIA da  TREBBIANO  SPOLETINO
(C079 X 243 1 X X E O X), siano state effettuate almeno  nei  3  anni
precedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare. 
La tipologia "Spumante" appartenente alla categoria "vino spumante di
qualita'" puo' essere spumantizzato con metodo Charmat e Classico. 
Per l'appassimento delle uve e' consentita la disidratazione iniziale
con aria ventilata non riscaldata. 
Nella fase di  vinificazione  sono  ammesse  le  pratiche  enologiche
tradizionali della zona atte a conferire ai vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. E' consentito l'affinamento e  la  vinificazione  in
legno. 
Per la tipologia "Superiore" e' obbligatorio l'affinamento di  almeno
3 mesi in bottiglia. 
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per
qualsiasi tipologia di vino "Spoleto". Qualora tale resa superi detto
limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non  ha  diritto  alla
denominazione di origine controllata "Spoleto"; oltre il  75%  decade
il diritto alla denominazione di origine  controllata  per  tutto  il
prodotto. 
La resa in  vino  rispetto  all'uva  fresca  nella  produzione  della
tipologia "Trebbiano Spoletino Passito" non deve superare il 40%. 
E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti   aventi   diritto   alla
denominazione di origine controllata "Spoleto" alle condizioni e  nei
limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.