Articolo 6 I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Spoleto" bianco colore: giallo paglierino; odore: vinoso, caratteristico; sapore: secco, talvolta acidulo; titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. "Spoleto" Trebbiano Spoletino colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli; odore: vinoso, caratteristico; sapore: secco, fresco, talvolta acidulo; titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. "Spoleto" Trebbiano Spoletino superiore colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli; odore: vinoso, caratteristico; sapore: secco, fresco, talvolta acidulo; titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l. "Spoleto" Trebbiano Spoletino spumante colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli; odore: vinoso, caratteristico; sapore: secco, fresco, talvolta acidulo; spuma: fine e persistente; titolo alcolometrico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 6,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. "Spoleto" Trebbiano Spoletino passito colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: intenso, etereo, con sentori di frutta matura; sapore: ampio e vellutato; titolo alcolometrico totale minimo: 17,00% vol di cui svolti 14,00% vol; acidita' totale minima: 4,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.