(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
Nella designazione  e  presentazione  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Spoleto",  le  specificazioni   di   tipologia
"Bianco",  "Trebbiano  Spoletino",  "Trebbiano  Spoletino   Passito",
"Trebbiano Spoletino  Superiore"  e  "Trebbiano  Spoletino  Spumante"
devono figurare al di sotto della dicitura "denominazione di  origine
controllata"  ed  essere  scritti  in  caratteri  di  dimensioni  non
superiori  a  quelli  utilizzati  per  la  denominazione  di  origine
"Spoleto", della stessa evidenza  e  riportati  sulla  medesima  base
colorimetrica. 
E' vietato usare, insieme alla denominazione di  origine  controllata
"Spoleto", qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle
previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi "riserva", "extra", "fine" e similari. 
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi  significato  laudativo  e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino  DOC  "Spoleto"
deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione  delle  uve  ad
eccezione della tipologia "Trebbiano Spoletino Spumante" per la quale
e' facoltativa.