Articolo 7 Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Spoleto", le specificazioni di tipologia "Bianco", "Trebbiano Spoletino", "Trebbiano Spoletino Passito", "Trebbiano Spoletino Superiore" e "Trebbiano Spoletino Spumante" devono figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Spoleto", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. E' vietato usare, insieme alla denominazione di origine controllata "Spoleto", qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino DOC "Spoleto" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione della tipologia "Trebbiano Spoletino Spumante" per la quale e' facoltativa.