Articolo 8 I vini a denominazione di origine controllata "Spoleto", per l'immissione al consumo, devono essere confezionati in contenitori di vetro aventi un volume minimo di litri 0,187. E' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 3 a 5 litri. Per i vini a denominazione di origine controllata "Spoleto"sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, compresi i tappi tecnici e i tappi capsula a vite. Per le tipologie "superiore" e "passito" e' obbligatorio l'uso della sola bottiglia bordolese di colore scuro, con tappo in sughero naturale raso bocca. Per la tipologia "spumante" e' consentito soltanto l'utilizzo di tappo in sughero naturale a fungo. La bottiglia di colore bianco e' ammessa esclusivamente per la tipologia "passito". I contenitori in vetro, prima dell'immissione in commercio, devono essere provvisti della fascetta, mentre sui contenitori alternativi al vetro, in sostituzione, deve essere riportato il lotto attribuito dall'organismo delegato.