(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
 
I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Spoleto",   per
l'immissione al consumo, devono essere confezionati in contenitori di
vetro aventi un volume minimo di litri 0,187. 
E' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da
un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei
volumi da 3 a 5 litri. 
Per i vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Spoleto"sono
consentiti i sistemi di chiusura previsti  dalla  normativa  vigente,
compresi i tappi tecnici e i tappi capsula a vite. 
Per le tipologie "superiore" e "passito" e' obbligatorio l'uso  della
sola bottiglia bordolese  di  colore  scuro,  con  tappo  in  sughero
naturale raso bocca. 
Per la tipologia "spumante"  e'  consentito  soltanto  l'utilizzo  di
tappo in sughero naturale a fungo. 
La bottiglia di  colore  bianco  e'  ammessa  esclusivamente  per  la
tipologia "passito". 
I contenitori in vetro, prima dell'immissione  in  commercio,  devono
essere provvisti della fascetta, mentre sui  contenitori  alternativi
al vetro, in sostituzione, deve essere riportato il lotto  attribuito
dall'organismo delegato.