(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                        (Base ampelografica) 
 
La  denominazione  di  origine  controllata  «Bolgheri»   Bianco   e'
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigne  aventi,
nell'ambito  aziendale,  la  seguente   composizione   ampelografica:
Vermentino: da 0 al 70 %; Sauvignon: da 0 a 40 %; 
Trebbiano toscano: da 0 a 40 %. 
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei  alla
coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo  del  30%,  iscritti  nel  Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre
2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
La denominazione di  origine  controllata  «Bolgheri»  Vermentino  e'
riservata al vino provenienti dalle uve del  vitigno  Vermentino  per
almeno l'85%. 
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei  alla
coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%. 
La denominazione  di  origine  controllata  «Bolgheri»  Sauvignon  e'
riservata al vino proveniente dalle uve  del  vitigno  Sauvignon  per
almeno l'85 %. 
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei  alla
coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%. 
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Rosso e Rosato  e'
riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai  vigneti  aventi
nell'ambito  aziendale,  la  seguente   composizione   ampelografica:
Cabernet Sauvignon: da 0 al 100%; 
Merlot: da O al 100%; 
Cabernet Franc: da 0 al 100%; 
Syrah: da 0 al 50%; 
Sangiovese: da 0 al 50%. 
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa,  idonei  alla
coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo  del  30%,  iscritti  nel  Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre
2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
La denominazione  di  origine  controllata  «Bolgheri»  Sassicaia  e'
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigneti  della
corrispondente sottozona e aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica: 
Cabernet Sauvignon: almeno l'80%; 
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa,  idonei  alla
coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo  del  20%,  iscritti  nel  Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre
2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.