(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                     (Norme per la viticoltura) 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri»
devono essere quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque  atte  a
conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche  caratteristiche
di qualita'. 
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di  potatura
devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.  Sono  esclusi  i
sistemi espansi. 
E' vietata  ogni  pratica  di  forzatura,  irrigazione  compresa.  E'
ammessa l'irrigazione di soccorso non oltre l'invaiatura. 
I vigneti impiantati o reimipiantati successivamente alla entrata  in
vigore del presente  disciplinare  dovranno  avere  una  densita'  di
almeno 4500 ceppi per ettaro  calcolati  su  sesto  di  impianto  con
distanza massima tra le file di 2,5 m. 
La produzione di uva ammessa per  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Bolgheri» Bianco, «Bolgheri» Vermentino e Sauvignon  non
deve essere superiore a t. 12,0 per ettaro di coltura specializzata. 
La produzione di uva ammessa per i vini a  denominazione  di  origine
controllata «Bolgheri» Rosato non deve essere superiore a t. 9,0  per
ettaro di coltura specializzata. 
La produzione di uva ammessa per i vini a  denominazione  di  origine
controllata «Bolgheri» Rosso non deve essere superiore a t.  9,0  per
ettaro di coltura specializzata con una produzione media per ceppo di
kg. 2,000. 
Per la tipologia Rosso «Superiore» e Rosso  «Superiore  con  menzione
vigna» la resa non deve essere superiore a t. 8,0 per  ettaro,  e  la
corrispondente produzione media per ceppo non deve superare 1,800 kg. 
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente produttive,  la  resa
dovra' essere riportata attraverso una accurata  cernita  delle  uve,
purche' la produzione globale del  vigneto  non  superi  del  20%  il
limite medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite  massimo  del  20%
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. 
Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini
«Bolgheri» Bianco, Vermentino e  Sauvignon  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo del  10,50%,  al  vino  «Bolgheri»  Rosso  e
Rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,50% ed
al vino «Bolgheri» Rosso Superiore un titolo  alcolometrico  volumico
minimo naturale del 12,00%. Per il vino a  denominazione  di  origine
controllata «Bolgheri» Sassicaia le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura ammessi sono: il cordone  speronato  mono  e  bilaterale,
l'archetto semplice o doppio ad alberello basso. 
I vigneti  all'interno  della  sottozona  «Sassicaia»  devono  essere
ubicati ad una altimetria tra 40 e 400 metri s.l.m. 
La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione  di  origine
controllata «Bolgheri» Sassicaia non deve essere superiore a  t.  7,0
per ettaro con una produzione media per ceppo di kg 2,000. 
Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all'entrata  in  vigore
del presente disciplinare, la  produzione  di  uva  per  ettaro,  pur
risultando di t. 7,0, deve prevedere una densita' degli  impianti  di
almeno 4000 ceppi con una produzione media per ceppo di kg 1,800. 
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di  origine
controllata «Bolgheri» Sassicaia devono  assicurare  al  medesimo  un
titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11,5%.