(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                    (Norme per la vinificazione) 
 
Le operazioni di vinificazione, di affinamento, di imbottigliamento e
di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate
nell'intero  territorio  amministrativo  del  comune  di   Castagneto
Carducci. 
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore  al
70% per  i  vini  «Bolgheri»  Rosso,  Rosato,  «Bolgheri»  Sassicaia.
Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto. 
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore  al
65% per il vino «Bolgheri» Bianco e Vermentino e  Sauvignon.  Qualora
superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata. Oltre  il  70%  decade  il
diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutto  il
prodotto. 
Nella vinificazione dei vini a denominazione di  origine  controllata
di cui all'art.  2  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi  le  loro
peculiari caratteristiche. 
Per il vino a denominazione di origine controllata  «Bolgheri»  Rosso
la  commercializzazione  e'  consentita  soltanto  dopo  un  adeguato
periodo di  affinamento,  ovvero  non  prima  della  data  del  primo
settembre dell'anno successivo alla vendemmia. 
Il vino a denominazione di origine controllata  «Bolgheri»  Superiore
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento  di  almeno  2
anni - a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di  vendemmia
- di cui almeno uno in botti di rovere. 
Le operazioni  di  vinificazione,  affinamento,  imbottigliamento  ed
invecchiamento  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata
«Bolgheri»  Sassicaia  devono  essere  effettuate   nell'ambito   del
territorio amministrativo del comune  di  Castagneto  Carducci.  Sono
esclusi i tagli  con  uve,  mosti  e  vini  provenienti  da  zone  di
produzione esterne alla sottozona. 
E' consentito l'arricchimento con mosti provenienti da uve di vigneti
iscritti all'albo del Bolgheri «Sassicaia» o  con  mosto  concentrato
rettificato. 
Il vino a denominazione di origine controllata  «Bolgheri»  Sassicaia
non  puo'  essere  immesso  al  consumo  se  non  dopo  essere  stato
sottoposto ad un periodo  di  invecchiamento  di  almeno  2  anni,  a
partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di  cui  almeno  18
mesi in botti di rovere di capacita' non superiore a 225 litri.