Articolo 5 (Norme per la vinificazione) Le operazioni di vinificazione, di affinamento, di imbottigliamento e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Bolgheri» Rosso, Rosato, «Bolgheri» Sassicaia. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per il vino «Bolgheri» Bianco e Vermentino e Sauvignon. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche. Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Rosso la commercializzazione e' consentita soltanto dopo un adeguato periodo di affinamento, ovvero non prima della data del primo settembre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni - a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di vendemmia - di cui almeno uno in botti di rovere. Le operazioni di vinificazione, affinamento, imbottigliamento ed invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci. Sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di produzione esterne alla sottozona. E' consentito l'arricchimento con mosti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo del Bolgheri «Sassicaia» o con mosto concentrato rettificato. Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia non puo' essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno 18 mesi in botti di rovere di capacita' non superiore a 225 litri.