Articolo 7 (Etichettatura, designazione e presentazione) Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. In sede di designazione il nome della sottozona «Sassicaia» puo' precedere la denominazione «Bolgheri» e figurare in caratteri di dimensioni pari o superiori a quelli per la denominazione medesima. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» con riferimento alla sottozona «Sassicaia» e' consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Bolgheri» che della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata Superiore». In tal caso e' vietato fare riferimento al colore «rosso». Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.