(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
            (Etichettatura, designazione e presentazione) 
 
Nella designazione dei vini a denominazione  di  origine  controllata
«Bolgheri» il nome  del  vitigno,  ove  previsto,  deve  figurare  in
etichetta  in  caratteri  di  dimensioni  non  superiori   a   quelli
utilizzati per la denominazione di origine. 
In sede di designazione il  nome  della  sottozona  «Sassicaia»  puo'
precedere la denominazione «Bolgheri»  e  figurare  in  caratteri  di
dimensioni pari o superiori a quelli per la denominazione medesima. 
Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Bolgheri» e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare,
ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,   scelto,selezionato   e
similari. 
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento
a nomi  aziendali,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. Per i vini designati con  la  denominazione  di  origine
controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» con  riferimento  alla  sottozona
«Sassicaia» e' consentito l'uso della menzione «vigna»,  seguita  dal
relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla
normativa vigente e che  i  relativi  toponimi  o  nomi  tradizionali
figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8,
del decreto legislativo n. 61/2010. 
Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione  «vigna»
seguita dal  relativo  toponimo  o  nome  tradizionale,  deve  essere
riportata  immediatamente  sia  al  di  sotto   della   denominazione
«Bolgheri» che della menzione specifica  tradizionale  «denominazione
di origine controllata  Superiore».  In  tal  caso  e'  vietato  fare
riferimento al colore «rosso». 
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a  denominazione
origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia  deve  figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.