IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione n. 2009/C16/01  della  Commissione  europea,
del  22  gennaio  2009,  recante  quadro  di  riferimento  temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'accesso
al finanziamento nell'attuale  situazione  di  crisi  finanziaria  ed
economica, con la quale vengono determinate  le  categorie  di  aiuti
ritenute compatibili per un  periodo  di  tempo  limitato,  ai  sensi
dell'art. 87, paragrafo 3, lettera b) del  trattato  delle  Comunita'
europee (trattato CE), per porre rimedio alle  difficolta'  provocate
all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale; 
  Vista la comunicazione n. 2009/C83/01  della  Commissione  europea,
del 7  aprile  2009,  recante  modifica  del  quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria ed economica; 
  Vista la comunicazione n. 2009/C261/02 della  Commissione  europea,
del 31 ottobre 2009,  recante  modifica  del  quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria ed economica; 
  Vista la comunicazione n. 2009/C 303/04 della Commissione  europea,
del 15 dicembre 2009, recante  modifica  del  quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria ed economica; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea, del  1°  dicembre
2010, recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di
Stato  a  sostegno   dell'accesso   al   finanziamento   nell'attuale
situazione di crisi economica e finanziaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
3 giugno 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  131  del  9
giugno 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 maggio 2010 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  157  dell'8
luglio 2010; 
  Visto  l'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  b)  del  trattato  sul
Funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE); 
  Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del  22  marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE; 
  Considerata la necessita' di porre rimedio alla situazione di grave
turbamento  dell'economia  nazionale   generata   dalle   difficolta'
economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a  tal  fine
si  rende  necessario  intervenire   anche   con   aiuti   di   Stato
proporzionati,  nel  rispetto  delle  condizioni  poste  dal   quadro
temporaneo dell'Unione; 
  Vista  la  necessita'  di  impartire   direttive   alle   pubbliche
amministrazioni al fine  di  garantire  che  gli  interventi  per  il
sostegno  degli  investimenti,  della  crescita  e  dell'occupazione,
adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato
in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni
del mercato interno; 
  Ritenuta la necessita' che i  diversi  interventi  di  aiuto  siano
riconducibili  ad  un  unico  quadro  di  riferimento  nazionale   da
notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo
3, del trattato FUE; 
  Vista l'intesa intervenuta in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai
sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  nella
riunione del 16 dicembre 2010; 
 
                               Adotta 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente direttiva e' rivolta alle pubbliche  amministrazioni
che intendono concedere aiuti di  Stato  alle  imprese  nel  rispetto
della comunicazione della Commissione europea, del 1° dicembre  2010,
recante quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale  situazione  di
crisi economica e finanziaria. 
  2. Fino al 31 dicembre 2011, salvo  diversi  termini  eventualmente
stabiliti dalla Commissione europea, le  amministrazioni  di  cui  al
comma  1  seguono  le  indicazioni  della  presente  direttiva  e  le
disposizioni contenute nelle  decisioni  di  autorizzazione  adottate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107 del trattato  FUE  a
seguito della notifica di cui all'art. 9. 
  3. Per imprese si  intendono  i  soggetti  che  svolgono  attivita'
economica,  rilevante   ai   fini   dell'applicazione   delle   norme
comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese
si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'art.  2,
paragrafo  1,  n.  7)  del  regolamento  (CE)   n.   800/2008   della
Commissione, del 6 agosto 2008. 
  4.  Ai  fini  della  concessione   degli   aiuti   previsti   nella
comunicazione di cui al comma 1, sono da considerarsi in difficolta': 
  a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni  di
cui  al  punto  2.1  della  comunicazione  n.  2004/C  244/02   della
Commissione  europea,  del  1°  ottobre  2004,  recante  orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato   per   il   salvataggio   e   la
ristrutturazione   di   imprese   in   difficolta'    e    successive
modificazioni; 
  b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni  di  cui
all'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.