Art. 2 
 
 
              Condizioni per la concessione degli aiuti 
 
  1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, possono concedere
gli aiuti di cui al  presente  decreto,  alle  imprese  di  qualsiasi
settore  di  attivita',  alle  condizioni  e  salve   le   specifiche
esclusioni  previste  nel  decreto  medesimo.  Nei  provvedimenti  di
concessione di  detti  aiuti  e'  fatto  esplicito  riferimento  alla
presente direttiva ed alle decisioni di autorizzazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi dell'art. 107 del trattato FUE a seguito
della notifica di cui all'art. 9. 
  2. Le amministrazioni che concedono gli  aiuti  verificano  che  le
imprese beneficiarie non rientrano fra quelle che hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato  in  un  conto  bloccato
aiuti che lo Stato e'  tenuto  a  recuperare  in  esecuzione  di  una
decisione di recupero adottata dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'art. 14 del regolamento  (CE)  n.  659/1999.  Tale  verifica  e'
effettuata  anche  sulla  base  di  dichiarazioni  acquisite  in  via
telematica.