Art. 2 Condizioni per la concessione degli aiuti 1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, possono concedere gli aiuti di cui al presente decreto, alle imprese di qualsiasi settore di attivita', alle condizioni e salve le specifiche esclusioni previste nel decreto medesimo. Nei provvedimenti di concessione di detti aiuti e' fatto esplicito riferimento alla presente direttiva ed alle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 107 del trattato FUE a seguito della notifica di cui all'art. 9. 2. Le amministrazioni che concedono gli aiuti verificano che le imprese beneficiarie non rientrano fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999. Tale verifica e' effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica.