Art. 3 Aiuti compatibili di importo limitato 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, di cui al paragrafo 2.2 della comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni assicurano che: a) gli aiuti siano in forma di regime; b) il beneficiario abbia presentato una richiesta completa nell'ambito del regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010, o, nel caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, entro il 31 marzo 2011; c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, dall'impresa beneficiaria, una dichiarazione scritta che attesti che l'impresa beneficiaria stessa non versava in condizioni di difficolta' alla data del 30 giugno 2008; d) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007; e) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonche' su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui al presente comma non superi l'importo, calcolato secondo le modalita' del presente comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; f) l'importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo delle imposte dovute o altro onere; g) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non siano fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; h) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli siano destinati all'intero settore e non siano limitati a sottocategorie del medesimo settore; i) gli aiuti alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non siano fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. 2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori: a) pesca; b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti compatibili di importo limitato fino a 500.000 euro, qualora l'aiuto sia subordinato alla condizione di essere parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. 3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o in aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.