Art. 3 
 
 
                Aiuti compatibili di importo limitato 
 
  1. Ai fini della concessione di aiuti di  Stato  alle  imprese  nel
limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in  caso
di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2,  paragrafo  2,
del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel  periodo
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011,  di  cui  al  paragrafo  2.2
della comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni  assicurano
che: 
  a) gli aiuti siano in forma di regime; 
  b)  il  beneficiario  abbia  presentato  una   richiesta   completa
nell'ambito del regime di aiuti entro il 31  dicembre  2010,  o,  nel
caso  di  imprese  attive  nella  produzione  primaria  di   prodotti
agricoli, entro il 31 marzo 2011; 
  c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in  via
telematica, dall'impresa beneficiaria, una dichiarazione scritta  che
attesti che l'impresa beneficiaria stessa non versava  in  condizioni
di difficolta' alla data del 30 giugno 2008; 
  d) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CE) n. 800/2008 e ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007; 
  e) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in  via
telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa  beneficiaria  che
informi su eventuali importi de minimis ricevuti  a  partire  dal  1°
gennaio 2008, nonche' su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli
aiuti sono  concessi  previa  verifica  che  il  totale  degli  aiuti
ricevuti dalla stessa impresa nel periodo di cui  al  presente  comma
non superi l'importo, calcolato secondo  le  modalita'  del  presente
comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in  caso  di  aiuto  concesso
alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano
nel settore della trasformazione e commercializzazione  dei  prodotti
agricoli; 
  f) l'importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro  o  di
15.000 euro in caso di aiuti alle imprese attive  nel  settore  della
produzione primaria di prodotti  agricoli,  sia  calcolato  al  lordo
delle imposte dovute o altro onere; 
  g) gli aiuti alle  imprese  attive  nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli non siano fissati in base al  prezzo  o
al quantitativo dei prodotti commercializzati; 
  h) gli aiuti alle  imprese  attive  nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli siano destinati  all'intero  settore  e
non siano limitati a sottocategorie del medesimo settore; 
  i)  gli  aiuti  alle  imprese  che  operano   nel   settore   della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non  siano
fissati in base al prezzo o al quantitativo dei  prodotti  acquistati
da  produttori  primari  o  immessi   sul   mercato   dalle   imprese
interessate. 
  2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di  cui  al  presente
articolo alle imprese che operano nei seguenti settori: 
  a) pesca; 
  b) trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,
secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del  regolamento
(CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti  compatibili  di  importo
limitato fino a 500.000 euro, qualora l'aiuto  sia  subordinato  alla
condizione  di  essere  parzialmente  o  interamente   trasferito   a
produttori primari. 
  3. Gli aiuti  di  cui  al  presente  articolo  non  possono  essere
concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o in  aiuti  che
favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.