Art. 4 Aiuti di Stato sotto forma di garanzie 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, di cui al paragrafo 2.3 della comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie e' quello risultante dall'allegato alla comunicazione di cui all'art. 1, o quello calcolato sulla base del metodo di calcolo approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505, del 6 luglio 2010; b) per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, detto premio puo' essere ridotto, per un periodo massimo di due anni dalla concessione della garanzia, entro il limite del 15%; c) nel caso in cui la durata del prestito sottostante superi i due anni, i premi di sicurezza di cui all'allegato alla comunicazione di cui all'art. 1 possono essere applicati, senza riduzione, per un periodo massimo supplementare di otto anni o, per le imprese di grandi dimensioni, di dieci anni; d) l'importo massimo del prestito non supera: 1) la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale impiegato nelle strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per il 2010; 2) nel caso di imprese create dal 1° gennaio 2010, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attivita'. Nel caso di prestiti per investimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1 possono decidere di calcolare l'importo massimo del prestito sulla base del costo annuale medio del lavoro nei 27 Stati membri dell'Unione; e) oggetto della garanzia possono essere: 1) nel caso di piccole e medie imprese, sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio; 2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente i prestiti per gli investimenti; f) la misura della garanzia non supera l'80% del prestito per tutta la durata dello stesso; g) gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2011; h) gli aiuti non possono essere concessi alle imprese in difficolta'.