Art. 4 
 
 
               Aiuti di Stato sotto forma di garanzie 
 
  1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle  imprese  sotto
forma di garanzie, di cui al paragrafo 2.3 della comunicazione  della
Commissione europea di cui all'art. 1, le amministrazioni  concedenti
assicurano il rispetto di tutte le seguenti condizioni: 
  a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie e'  quello
risultante dall'allegato alla comunicazione  di  cui  all'art.  1,  o
quello calcolato sulla base del metodo  di  calcolo  approvato  dalla
Commissione europea con decisione C(2010)4505, del 6 luglio 2010; 
  b) per le piccole e medie imprese, incluse  quelle  che  non  hanno
antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio
di bilancio, detto premio puo' essere ridotto, per un periodo massimo
di due anni dalla concessione della garanzia,  entro  il  limite  del
15%; 
  c) nel caso in cui la durata del prestito sottostante superi i  due
anni, i premi di sicurezza di cui all'allegato alla comunicazione  di
cui all'art. 1 possono essere  applicati,  senza  riduzione,  per  un
periodo massimo supplementare di otto  anni  o,  per  le  imprese  di
grandi dimensioni, di dieci anni; 
  d) l'importo massimo del prestito non supera: 
  1)  la  spesa  salariale  annuale  complessiva   del   beneficiario
(compresi gli oneri sociali e i costi del personale  impiegato  nelle
strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri  paga  di
imprese subappaltanti) per il 2010; 
  2) nel caso di  imprese  create  dal  1°  gennaio  2010,  la  spesa
salariale annua prevista per i primi due anni di attivita'. 
  Nel caso di prestiti per investimenti, le  amministrazioni  di  cui
all'art. 1  possono  decidere  di  calcolare  l'importo  massimo  del
prestito sulla base del costo annuale medio del lavoro nei  27  Stati
membri dell'Unione; 
    e) oggetto della garanzia possono essere: 
  1) nel caso di piccole e medie imprese,  sia  i  prestiti  per  gli
investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio; 
  2) nel caso di  imprese  di  grandi  dimensioni,  esclusivamente  i
prestiti per gli investimenti; 
  f) la misura della garanzia non supera l'80% del prestito per tutta
la durata dello stesso; 
  g) gli aiuti di cui al presente articolo  possono  essere  concessi
entro e non oltre il 31 dicembre 2011; 
  h)  gli  aiuti  non  possono  essere  concessi  alle   imprese   in
difficolta'.