Art. 5 
 
 
                 Aiuti di Stato sotto forma di tasso 
                       di interesse agevolato 
 
  1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle  imprese  sotto
forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse  agevolato,
di cui al paragrafo 2.4 della comunicazione della Commissione europea
di cui  all'art.  1,  le  amministrazioni  concedenti  assicurano  il
rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) il tasso d'interesse  non  e'  inferiore  a  quello  overnight
rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio  uguale
alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la  media
del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio  2007
al 30  giugno  2008,  piu'  il  premio  per  il  rischio  di  credito
corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come  indicato
dalla comunicazione della Commissione europea, del 19  gennaio  2008,
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione; 
    b) il metodo di calcolo di cui alla lettera a)  e'  applicato  ai
contratti conclusi entro il 31  dicembre  2011  ed  ai  pagamenti  di
interessi non successivi al 31 dicembre 2013; 
    c) il tasso agevolato puo' riferirsi: 
      1) nel caso di piccole e medie imprese, sia ai prestiti per gli
investimenti, sia a quelli per il capitale di esercizio; 
      2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente  ai
prestiti per gli investimenti; 
    d) l'aiuto non puo' essere concesso alle imprese in difficolta'. 
  2. Fino al 31 dicembre 2013, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito  internet,  secondo
criteri di facile reperibilita', il tasso  overnight  rilevato  dalla
Banca centrale europea.