Art. 5 Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, di cui al paragrafo 2.4 della comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto delle seguenti condizioni: a) il tasso d'interesse non e' inferiore a quello overnight rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, piu' il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione europea, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; b) il metodo di calcolo di cui alla lettera a) e' applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2011 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2013; c) il tasso agevolato puo' riferirsi: 1) nel caso di piccole e medie imprese, sia ai prestiti per gli investimenti, sia a quelli per il capitale di esercizio; 2) nel caso di imprese di grandi dimensioni, esclusivamente ai prestiti per gli investimenti; d) l'aiuto non puo' essere concesso alle imprese in difficolta'. 2. Fino al 31 dicembre 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo criteri di facile reperibilita', il tasso overnight rilevato dalla Banca centrale europea.