Art. 8 
 
 
                      Monitoraggio e relazioni 
 
  1. Le amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento  delle
politiche comunitarie: 
  a) entro il 31 luglio 2011, una relazione sulle misure adottate  in
base alla presente direttiva che includa una valutazione di efficacia
delle misure adottate; 
  b) entro il 31 marzo 2012, l'elenco dei regimi  di  aiuto  e  degli
aiuti ad hoc di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6,  accompagnato  da  una
dichiarazione  che  attesti  che  le  misure  istituite  sono   state
applicate  in   conformita'   alle   disposizioni   contenute   nella
comunicazione e nelle decisioni  della  Commissione  europea  di  cui
all'art. 1. 
  2. Il Dipartimento provvede a trasmettere alla Commissione europea,
entro il 15 settembre 2011, una relazione  complessiva  sulle  misure
adottate ai sensi della presente direttiva.  Resta  fermo  l'obbligo,
per le amministrazioni, di redigere le relazioni di cui  all'art.  21
del regolamento (CE) n. 659/1999. 
  3. In relazione alla concessione degli aiuti di cui  alla  presente
direttiva, le amministrazioni di cui all'art. 1 conservano, per dieci
anni,   le   registrazioni   particolareggiate,   ivi   comprese   le
dichiarazioni di cui  agli  articoli  2  e  3,  che  contengono  ogni
informazione necessaria per verificare  che  gli  aiuti  siano  stati
concessi nel rispetto dell'art. 1. I medesimi  soggetti,  trasmettono
dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1,  su  richiesta
di quest'ultimo. 
  4. Ai fini delle comunicazioni di  cui  al  presente  articolo,  le
amministrazioni di cui all'art. 1 designano un responsabile  unico  e
ne comunicano  tempestivamente  il  nominativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie. 
  5. I responsabili degli uffici competenti vigilano  sull'osservanza
degli adempimenti contenuti nel presente articolo.