Art. 8 Monitoraggio e relazioni 1. Le amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie: a) entro il 31 luglio 2011, una relazione sulle misure adottate in base alla presente direttiva che includa una valutazione di efficacia delle misure adottate; b) entro il 31 marzo 2012, l'elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, accompagnato da una dichiarazione che attesti che le misure istituite sono state applicate in conformita' alle disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni della Commissione europea di cui all'art. 1. 2. Il Dipartimento provvede a trasmettere alla Commissione europea, entro il 15 settembre 2011, una relazione complessiva sulle misure adottate ai sensi della presente direttiva. Resta fermo l'obbligo, per le amministrazioni, di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del regolamento (CE) n. 659/1999. 3. In relazione alla concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva, le amministrazioni di cui all'art. 1 conservano, per dieci anni, le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 3, che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 1. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo. 4. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'art. 1 designano un responsabile unico e ne comunicano tempestivamente il nominativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 5. I responsabili degli uffici competenti vigilano sull'osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo.