Art. 9 Disposizioni finali 1. La concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva e' effettuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 8 della presente direttiva, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 3. Per quanto non previsto nella presente direttiva si applicano le disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni di cui all'art. 1. 4. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie notifica la presente direttiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato FUE, ai fini dell'adozione delle decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1. L'efficacia della presente direttiva e' subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea. 5. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle pubbliche amministrazioni le decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1, che vincolano le stesse al rispetto delle disposizioni in esse contenute. La presente direttiva sara' trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2010 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 86