Art. 9 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La concessione degli aiuti di cui  alla  presente  direttiva  e'
effettuata  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 8
della  presente   direttiva,   avvalendosi   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
  3. Per quanto non previsto nella presente direttiva si applicano le
disposizioni contenute nella comunicazione e nelle decisioni  di  cui
all'art. 1. 
  4. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
notifica la presente direttiva alla  Commissione  europea,  ai  sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato FUE, ai  fini  dell'adozione
delle decisioni di autorizzazione  di  cui  all'art.  1.  L'efficacia
della presente direttiva e' subordinata alla  approvazione  da  parte
della Commissione europea. 
  5. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
trasmette   alle   pubbliche   amministrazioni   le   decisioni    di
autorizzazione di cui all'art. 1, che vincolano le stesse al rispetto
delle disposizioni in esse contenute. 
  La presente direttiva  sara'  trasmessa  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 23 dicembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 86