Art. 3 
 
  1. L'attivita' di cui all'art. 1 deve essere svolta  dall'Organismo
di certificazione con personale e mezzi strumentali  propri,  secondo
le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva  89/106/CEE.
L'eventuale  affidamento  a  terzi  dello  svolgimento   di   singole
attivita' o di parti di esse e' regolato dall'art.  6  del  d.P.R.  9
maggio 2003, n. 156. 
  2. Gli oneri per il rilascio  ed  il  mantenimento  della  presente
autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e  sono
determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
  3. Ogni sei mesi l'Organismo di certificazione invia alla Direzione
generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via  Sallustiana,  53 -  00187
Roma, su supporto informatico, copia integrale  delle  certificazioni
rilasciate. 
  4. Ogni anno  l'Organismo  di  certificazione  invia  all'indirizzo
sopra   riportato   una   relazione   sull'attivita'    svolta    con
evidenziazione anche di  eventuali  partecipazioni  ad  attivita'  di
studio, sia in ambito nazionale che comunitario.