Art. 2 
 
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
«Campidano di Terralba» o «"Terralba» e' tenuto, a  norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.