(Annesso-art. 1)
                                                              ANNESSO 
 
DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE
                             CONTROLLATA 
 
                "CAMPIDANO DI TERRALBA" o "TERRALBA" 
 
                             Articolo 1 
 
                       (Denominazione e vini) 
 
La denominazione di origine controllata  "Campidano  di  Terralba"  o
"Terralba" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni  e  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le
seguenti tipologie: 
"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale 
"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Riserva 
"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore.