(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                     (Norme per la viticoltura) 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Campidano
di Terralba" o "Terralba" devono  essere  quelle  tradizionali  della
zona e comunque atte a conferire alle uve e  al  vino  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi  i
territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da  rocce
compatte, i terreni  salsi,  quelli  derivati  da  alluvioni  recenti
interessati dalla falda freatica e infine i terreni situati  oltre  i
400 metri s.l.m. 
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di  potatura
devono essere quelli generalmente e tradizionalmente usati o comunque
atti ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei  vini  previste
nel presente disciplinare. 
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione  di
soccorso. 
Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini
"Campidano di Terralba" o "Terralba" un titolo  alcolometrico  minimo
naturale  dell'11%  vol.  mentre  per  le  tipologie  "Superiore"   e
"Riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico  minimo  naturale
del 12%. 
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata  non  deve
essere superiore a 11 tonnellate. A  detto  limite  anche  in  annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso
un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non  superi  del
20% il limite medesimo. 
L'eccedenza del 20% non ha  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata, ma puo' confluire in una indicazione  geografica  tipica
corrispondente se ne possiede le caratteristiche . 
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura
promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata,  in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.