Articolo 4 (Norme per la viticoltura) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi i territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica e infine i terreni situati oltre i 400 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente e tradizionalmente usati o comunque atti ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste nel presente disciplinare. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Campidano di Terralba" o "Terralba" un titolo alcolometrico minimo naturale dell'11% vol. mentre per le tipologie "Superiore" e "Riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 tonnellate. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. L'eccedenza del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma puo' confluire in una indicazione geografica tipica corrispondente se ne possiede le caratteristiche . Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.