Art. 3 
 
  L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente  di  certificazione  prodotti
agroalimentari» non puo' modificare la denominazione e  la  compagine
sociale, il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza,  il
proprio sistema qualita', le modalita'  di  controllo  e  il  sistema
tariffario,  riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per   la
denominazione di origine protetta  «Salame  Piacentino»,  cosi'  come
depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 
  L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente  di  certificazione  prodotti
agroalimentari» e' tenuto a comunicare e sottoporre  all'approvazione
ministeriale  ogni  variazione  concernente  il  personale  ispettivo
indicato  nella  documentazione  presentata,  la   composizione   del
Comitato  di  certificazione  o   della   struttura   equivalente   e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano  oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento   del
provvedimento autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.