Art. 5 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ECEPA - Ente
di  certificazione  prodotti  agroalimentari»  o  proporre  un  nuovo
soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di
rinunciare esplicitamente alla  facolta'  di  designazione  ai  sensi
dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo «ECEPA -  Ente  di  certificazione  prodotti
agroalimentari» e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.