Art. 5 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ECEPA - Ente
di  certificazione  prodotti  agroalimentari»  o  proporre  un  nuovo
soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero  di
rinunciare esplicitamente alla  facolta'  di  designazione  ai  sensi
dell'art. 14, comma 9 della citata legge. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo «ECEPA -  Ente  di  certificazione  prodotti
agroalimentari» e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.