Art. 2 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata controllata «Moscato di Sorso-Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.