Art. 2 
 
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
controllata  «Moscato  di  Sorso-Sennori»  o  «Moscato  di  Sorso»  o
«Moscato di Sennori» e' tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso  disciplinare
di produzione.