Articolo 4 Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere comunque tali da assicurare le necessarie caratteristiche alle uve. E' escluso il sistema di allevamento a tendone. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densita' di almeno 3500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DO "Moscato di Sorso - Sennori" non deve essere superiore a 9,0 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente articolo 2. La resa dovra' essere riportata a detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione d'origine controllata "Moscato di Sorso - Sennori" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 14%.