(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
Le condizioni ambientali  e  di  coltura  delle  uve  destinate  alla
produzione dei vini  di  cui  all'articolo  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire  alle  uve,  ai
mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. 
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono   essere   comunque   tali   da   assicurare   le   necessarie
caratteristiche alle uve. E' escluso  il  sistema  di  allevamento  a
tendone. 
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione  di
soccorso. 
I nuovi impianti ed i  reimpianti  dovranno  avere  una  densita'  di
almeno 3500 ceppi per ettaro. 
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DO "Moscato
di Sorso - Sennori" non deve essere superiore a  9,0  tonnellate  per
ettaro di vigneto in coltura specializzata. 
La resa per  ettaro  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
vitata nelle condizioni di cui al precedente articolo 2. 
La resa dovra' essere  riportata  a  detto  limite  anche  in  annate
eccezionalmente favorevoli purche' la produzione globale del  vigneto
non superi del 20% il limite medesimo. 
Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini  a
denominazione d'origine controllata "Moscato di Sorso -  Sennori"  un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 14%.