Articolo 5 Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per la produzione del "Moscato di Sorso - Sennori" devono essere effettuate entro i territori comunali di Sorso e Sennori. E' tuttavia consentito che le operazioni di elaborazione e imbottigliamento degli spumanti siano effettuate all'interno della regione Sardegna. Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Per tutte le tipologie di vino a Denominazione di Origine Controllata "Moscato di Sorso - Sennori" e' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione. E' comunque consentito un leggero appassimento delle uve su pianta o su telai, ovvero la parziale disidratazione con aria ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati. Per la preparazione del tipo liquoroso e' consentita l'aggiunta di alcol di origine vinica al mosto o al vino di base. Nella produzione del vino spumante sono consentite tutte le operazioni di spumantizzazione cosi' come previste dalle attuali norme di legge. Per i vini di cui all'articolo 1, con l'esclusione della tipologia passito, la resa dell'uva in vino non dovra' essere superiore al 70 % per cento. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine, ma puo' ricadere nella I.G.T. corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto. La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovra' essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca. Il vino "Moscato di Sorso - Sennori" non puo' essere immesso al consumo prima del 1 novembre dell'annata di produzione delle uve per la tipologia spumante; del 1 marzo successivo all'annata di produzione delle uve per la tipologia bianco e del 1 giugno successivo all'annata di produzione delle uve per le tipologie liquoroso e passito.