(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
Le  operazioni  di  vinificazione  e  di  imbottigliamento   per   la
produzione del "Moscato di Sorso - Sennori" devono essere  effettuate
entro i territori comunali di Sorso e Sennori. 
E'  tuttavia  consentito  che  le  operazioni   di   elaborazione   e
imbottigliamento degli spumanti siano  effettuate  all'interno  della
regione Sardegna. 
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto  le  pratiche
enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le  sue
peculiari caratteristiche. 
Per tutte le tipologie di vino a Denominazione di Origine Controllata
"Moscato di Sorso -  Sennori"  e'  vietato  aumentare  la  gradazione
alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o
del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano  stati  oggetto
di concentrazione. 
E' comunque consentito un leggero appassimento delle uve su pianta  o
su telai, ovvero la parziale disidratazione con aria  ventilata,  con
ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati. 
Per la preparazione del tipo liquoroso e'  consentita  l'aggiunta  di
alcol di origine vinica al mosto o al vino di base. 
Nella  produzione  del  vino  spumante  sono  consentite   tutte   le
operazioni di spumantizzazione  cosi'  come  previste  dalle  attuali
norme di legge. 
Per i vini di cui all'articolo 1, con  l'esclusione  della  tipologia
passito, la resa dell'uva in vino non dovra' essere superiore al 70 %
per cento. Qualora detta resa superi questo  limite,  ma  non  l'80%,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine, ma  puo'
ricadere  nella   I.G.T.   corrispondente   qualora   ne   abbia   le
caratteristiche. 
Oltre la resa dell'80% decade il diritto a  qualsiasi  denominazione,
sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto. 
La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovra'
essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca. 
Il vino "Moscato di Sorso -  Sennori"  non  puo'  essere  immesso  al
consumo prima del 1 novembre dell'annata di produzione delle uve  per
la  tipologia  spumante;  del  1  marzo  successivo   all'annata   di
produzione  delle  uve  per  la  tipologia  bianco  e  del  1  giugno
successivo all'annata  di  produzione  delle  uve  per  le  tipologie
liquoroso e passito.