Articolo 7 Etichettatura, designazione e presentazione Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Nella designazione e presentazione dei i vini a denominazione di origine controllata "Moscato di Sorso-Sennori" , con l'esclusione delle tipologie liquoroso e spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.