(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
Alla denominazione di cui all'articolo 1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare; ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto",
"selezionato" e similari. 
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
Nella designazione e presentazione dei  i  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Moscato di  Sorso-Sennori"  ,  con  l'esclusione
delle tipologie liquoroso e spumante, e'  obbligatoria  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.